1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 10, gli uffici svolgono la propria attività secondo i seguenti princìpi:
a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali originarie;
b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;
c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.